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Quesito posto alla rivista del Sole 24h

Quesito:
In riferimento al D.P.R. n.214 del 12/04/06 art.2 comma 2 allegati: a)- dichiarazione di conformità. Si richiede, cortesemente, di sapere se si riferisce al deposito (certificato di installazione art.10 comma 4 D.Lgs. 11/02/98 n.32)oppure a tutti gli impianti serviti e se è legittimo che i Comandi Prov.li VV.F. li possano richiedere alla presentazione. Grazie. Saluti. geom. Giancarlo Pinzuti TOPOGRAFICA STUDIO ASSOCIATO

Risposta:
RISPOSTA 1. Inquadramento normativo D.P.R. 214/2006 – Art. 2. Adempimenti del titolare del deposito: “1. Ai fini della prevenzione incendi, gli enti e i privati titolari dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a richiedere al Comando provinciale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Comando, il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi. 2. Alla richiesta di cui al comma 1 sono allegati: a) la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32; b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 del d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37; c) una planimetria del deposito, in scala idonea. 3. La planimetria di cui al comma 2, lettera c), è firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito. 4. Unitamente alla documentazione di cui al comma 2, il titolare presenta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'effettuazione del sopralluogo ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966. L'importo è determinato in base alla tariffa oraria dovuta per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla durata del servizio stabilita per l'attività di sopralluogo dal decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998. 5. Il Comando rilascia al titolare contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 4, che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di deposito. 6. Per ogni modifica del deposito che comporti una variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare pone in essere gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 4. 7. Per i depositi di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica l'articolo 2 del d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37”. 2. Conclusioni L’art. 9 della legge n.46/1990 è stato abrogato dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007, con l'entrata in vigore del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e pertanto la dichiarazione di conformità di cui all’art. 2 del D.P.R. n.214/2006 è quella rilasciata dalla aziende distributrici che assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco deve richiederne la presentazione, unitamente agli altri documenti indicati dal legislatore. Avv. Raffaele Cusmai CARPINETI - CUSMAI STUDIO LEGALE Via Ombrone, 14 - 00198 Roma Tel. +39 06 8537601 Fax +39 06 85376043 raffaele.cusmai@slclaw.it info@slclaw.it - www.slclaw.it

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